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4 consigli per Datori di Lavoro attenti

Sondaggio: quanti di quelli che fanno il mio lavoro si sono sentiti dire dal titolare di un’azienda a cui avevano appena fatto il DVR

Oooooh perfetto! Siamo a posto allora… se succede qualche cosa vai in prigione tu?!

Questa cosa l’ho sentita abbastanza di frequente. Ed ogni volta mi dispiace dover dare la triste notizia

Veramente no… in prigione ci vai sempre tu

È una cosa su cui alcuni Datori di Lavoro non si soffermano, presi come sono dal mandare avanti l’attività, dal gestire i rapporti coi clienti e coi dipendenti, dal seguire la burocrazia (spesso opprimente, è innegabile) che accompagna la vita e lo sviluppo della propria azienda. Non riescono a capire come sia possibile che anche la parte di sicurezza del lavoro sia responsabilità loro.

Pago te per seguire la sicurezza, cosa ti pago a fare altrimenti?!

e vedono tutti gli aspetti legati alla sicurezza come qualcosa di lontano da loro, qualcosa che sta a margine della loro attività, non una parte integrante della stessa.

La legge prevede che il Datore di Lavoro sia responsabile per la sicurezza dell’azienda attribuendogli, oltre a tutti gli obblighi delegabili (nomina del Medico Competente, informazioni ai Lavoratori, fornitura DPI ed una miriade di altre attività che potrebbe svolgere anche un Dirigente) due obblighi NON delegabili, sanciti dall’art. 17 del D.Lgs. 81/08:

Articolo 17 – Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

 

Il documento cui si fa riferimento nell’articolo 28 è il Documento di Valutazione dei Rischi (che chiameremo amichevolmente DVR).

È evidente (e ragionevole) che il Datore di Lavoro spesso non abbia la competenza per effettuare da solo il DVR, per questa ragione nomina il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (che chiameremo amichevolmente RSPP). E nessuno gli vieta di rivolgersi alla consulenza di personale esterno per uno o più aspetti legati alla sicurezza. E in alcuni casi l’RSPP può essere lui stesso. Ma non si può nascondere… il responsabile è comunque e sempre LUI!

Mi permetto quindi di dare qualche consiglio, magari non risolutivo… ma può essere un primo passo verso una gestione più consapevole della sicurezza in azienda.

NUMERO 1: LEGGI IL DVR che ti viene consegnato (dal consulente, se ti rivolgi ad un esterno; dal tuo RSPP, se è presente in azienda).

Al netto delle parti introduttive di ogni capitolo avrai modo di controllare che le informazioni riportate siano corrette. La faccia ce la metti tu!

NUMERO 2: VERIFICA di poter sfruttare le Procedure Standardizzate.

In alcuni casi (soprattutto nelle piccole realtà) è possibile redigere il DVR secondo Procedura Standardizzata (leggi qui, se ancora non sai di cosa stiamo parlando).

In principio era possibile autocertificare le condizioni di sicurezza della propria attività, ma dal 30 giugno 2013 non vale più l’autocertificazione!

Se fossi tra i fortunati che hanno questa opportunità dovrai confrontarti con un documento decisamente più snello, nel quale il Ministero ha previsto una checklist da compilare a crocette per l’individuazone dei fattori di rischio e uno schema sintetico per l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione.

Nel caso prova a visitare questo link, troverai un modello comodo da compilare con tutti gli elementi previsti dalla procedura standardizzata (e qualche cosa di più!).

NUMERO 3: DIFFIDA dai DVR eccessivamente voluminosi.

Anche in questo la legge è piuttosto chiara (art. 28, c.2, lett. a):

[…] La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità […].

Molti pensano che un DVR enorme faccia scena e copra da qualsiasi genere di maleficio, anche se in realtà non è così. Deve essere un documento grosso il giusto, contenente le giuste informazioni.

Non molto tempo fa mi è capitato fra le mani il DVR di una Scuola Guida con un capitolo relativo ai rischi derivanti dalle operazioni di saldatura (?). È evidente che quel tipo di informazione non ha attinenza con la loro attività e in caso di controllo farebbe sorgere più di qualche dubbio agli ispettori sull’effettiva partecipazione al processo di valutazione dei rischi.

NUMERO 4: ASCOLTA chi lavora con te.

Il Rappresentante dei Lavoratori, il Medico Competente, il Preposto… solo per citarne alcuni. Raccogli le informazioni che ti vengono date e sfruttale per migliorare la valutazione dei rischi. Otterrai due ottimi risultati: collaboratori e dipendenti più contenti, coinvolti e consapevoli e risultati migliori nella gestione della sicurezza.

Chi è il preposto di fatto?

Faccio corsi di formazione di tutti i tipi, e spesso mi capita di fare corsi di formazione per i PREPOSTI.

Ma chi sono i preposti? Li chiamiamo più di frequente CAPO REPARTO, CAPO TURNO, CAPO MACCHINA… sono quei lavoratori che hanno il compito coordinare le attività del reparto, vigilando sul lavoro dei colleghi e sulle condizioni di sicurezza.

Fondamentalmente il loro scopo è quello di fare a valle (nel reparto) tutti i controlli che il datore di lavoro deve fare a monte.

Il compito di preposto non è sempre semplice, spesso si trova schiacciato tra la necessità di garantire l’attuazione di tutte le direttive aziendali ed i rapporti con colleghi/amici in periodi in cui il carico di lavoro è molto elevato, il clima aziendale non è sereno… insomma, in condizioni stressanti.

Ricordo un corso in cui i lavoratori mi dicevano:

“Ecco, adesso mi fanno fare il corso preposti così poi mi scaricano addosso tutte le responsabilità!”.

Non funziona proprio così.

Molti si spaventano perché i preposti sono soggetti a sanzioni penali in caso di inadempienze (un po’ come tutti a dir la verità, seppur in misure diverse).

Non controlli che i lavoratori del tuo reparto indossino i DPI prescritti? Sanzione penale.

Non segnali i malfunzionamenti delle attrezzature? Sanzione penale.

Non verifichi che al reparto acceda solo il personale autorizzato? Sanzione penale.

Guardandola da questo punto di vista in effetti non sembra un grande affare. Ti vedo già davanti al monitor pensieroso e magari un po’ contrariato.

Tuttavia, seguire il corso di formazione specifico permette di conoscere i propri doveri nel momento in cui si impartiscono ordini ai colleghi.

Anche perché c’è una cosa che non tutti sanno.

Non serve un’investitura ufficiale per figurare, agli occhi del legislatore, come preposto.

Nell’ottobre del ’99, una sentenza della Cassazione stabilì che chiunque abbia assunto una posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori impartendo ordini, direttive o istruzioni sul lavoro da eseguire DEVE essere considerato, a tutti gli effetti, alla stregua del preposto.

Ai tempi non era ancora in vigore il Testo Unico, ma il concetto è stato ripreso e ribadito dall’articolo 299, comma 1:

  1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) , d) ed e) , gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

I soggetti cui si riferiscono sono, rispettivamente, datore di lavoro, dirigente e preposto.

Ma quando divento preposto di fatto?

Facciamo un esempio: squadra di antennisti, due persone, di cui un apprendista. L’apprendista, dovendo apprendere, difficilmente si metterà a dare indicazioni sul lavoro da svolgere, lasciando il compito al collega più esperto (non necessariamente più anziano). Quest’ultimo rientrerà a tutti gli effetti nella definizione di preposto per quel che riguarda sia la vigilanza sull’impiego dei DPI sia le modalità di lavoro, etc.

È più chiaro adesso? Spero di sì. E se dovessero dirti che domani seguirai il corso da preposto… gioisci! Ne saprai qualcosa in più!

Cesta su muletto: sì o no?

C’era una volta un’azienda, dove i manutentori che si occupavano del cambio lampade venivano sollevati a 5 metri da terra con un muletto.

– “Non è un po’ pericoloso?”

– “Certo che no!” dissero “mettiamo il bancale di traverso!”

– “Ma il bancale di traverso non ha un parapetto, se perdi l’equilibrio rischi di cadere!”

– “Assolutamente no! Lo faccio da 10 anni, mai successo nie…”

E visse alcuni mesi fratturato (e non troppo contento).

Il problema degli operatori sollevati con il muletto è diffuso in moltissime aziende.

Normalmente si incontrano tre tipologie di sollevamento:

  • TEMERARIO, direttamente in piedi sulle forche;
  • SICURO, con il famigerato “bancale di traverso”;
  • SICURISSIMO, con il bancale di traverso su cui si posiziona una cesta, utilizzata di norma per contenere materiale di lavoro (ovviamente non studiata per contenere e sollevare persone).

Inutile dire che di sicuro c’è ben poco. Per la verità di sicuro non c’è proprio niente.

Meno male che ci sono le ceste per il sollevamento delle persone! Con quelle finalmente posso sollevare tutti, tutto il giorno, senza problemi!

Ecco… non so come dirtelo… veramente no. O meglio, ni. Non sempre comunque.

Perché?! Ti starai chiedendo.

La ragione è piuttosto semplice, e la chiarisce l’Allegato V, parte II, del D.Lgs. 81/08:

4. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di persone e di persone e cose

4.1 Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono essere di natura tale:

[…]

c) da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento oppure di urto dell’utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a collisione accidentale; […]

Il carrello elevatore è pensato per sollevare merci, non persone! A differenza delle piattaforme aeree (le famigerate PLE), sulle quali l’operatore a bordo della cesta può comandare i movimenti, sul muletto occorre fidarsi dell’operatore a terra. Se sbagliasse? Se avesse un malore? Potrebbe diventare un bel pasticcio…

Con tutta la buona volontà, possiamo garantire ad occhi chiusi la sicurezza di qualcuno che non ha possibilità di manovrare l’attrezzatura su cui si trova?

Si continua poi con l’Allegato VI, p.to 3.1.4:

3.1.4 Il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine. A titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo. Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell’attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loro evacuazione in caso di pericolo.

Ti chiederai a questo punto: “Cosa significa di preciso a titolo eccezionale?”

Per rispondere a questa domanda ci viene in aiuto una circolare del 2011, che può essere consultata sul sito del Ministero del Lavoro al link seguente:

http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Eccezionalità.pdf

In soldoni possiamo usare una cesta sul carrello elevatore solamente se:

  • si verifica un’emergenza;
  • dobbiamo prevenire situazioni di pericolo grave o per operazioni di salvataggio;
  • quando neanche le PLE si dimostrano sufficientemente sicure per lo svolgimento della particolare operazione (difficile da immaginare, ma non mettiamo limiti alla provvidenza).

Quindi? Che si fa con la cesta? A differenza delle ceste sollevabili con la gru, per le quali sono state emanate delle indicazioni sull’utilizzo (vedere ad esempio la norma UNI EN 14502-1 – Apparecchi di sollevamento – Attrezzatura per il sollevamento di persone – Parte 1: Cestelli sospesi), per la cesta sul carrello elevatore non sono previste guide operative di alcun tipo (almeno per il momento). Moltissime sono le aziende che hanno acquistato le ceste per manutenzioni, controlli, attività varie ed eventuali…

Qualche consiglio:

  • fate una valutazione dei rischi specifica per l’attività, che tenga presente anche le caratteristiche del luogo in cui questa viene utilizzata;
  • valutate la riduzione della portata massima (la cesta ha un peso considerevole… la portata massima necessariamente sarà più bassa, con i conseguenti rischi per la stabilità);
  • istruite SCRUPOLOSAMENTE gli operatori che andranno a manovrare le ceste sul carrello elevatore;
  • acquistate solo ceste CONFORMI, per avere la garanzia che sono state costruite secondo criteri di legge e non a casaccio.
  • NON COSTRUITE LE CESTE IN CASA! (per ribadire il concetto espresso qui sopra). Lo so, la tentazione è forte, ma l’ASL non apprezza di solito!