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Chi è il preposto di fatto?

Faccio corsi di formazione di tutti i tipi, e spesso mi capita di fare corsi di formazione per i PREPOSTI.

Ma chi sono i preposti? Li chiamiamo più di frequente CAPO REPARTO, CAPO TURNO, CAPO MACCHINA… sono quei lavoratori che hanno il compito coordinare le attività del reparto, vigilando sul lavoro dei colleghi e sulle condizioni di sicurezza.

Fondamentalmente il loro scopo è quello di fare a valle (nel reparto) tutti i controlli che il datore di lavoro deve fare a monte.

Il compito di preposto non è sempre semplice, spesso si trova schiacciato tra la necessità di garantire l’attuazione di tutte le direttive aziendali ed i rapporti con colleghi/amici in periodi in cui il carico di lavoro è molto elevato, il clima aziendale non è sereno… insomma, in condizioni stressanti.

Ricordo un corso in cui i lavoratori mi dicevano:

“Ecco, adesso mi fanno fare il corso preposti così poi mi scaricano addosso tutte le responsabilità!”.

Non funziona proprio così.

Molti si spaventano perché i preposti sono soggetti a sanzioni penali in caso di inadempienze (un po’ come tutti a dir la verità, seppur in misure diverse).

Non controlli che i lavoratori del tuo reparto indossino i DPI prescritti? Sanzione penale.

Non segnali i malfunzionamenti delle attrezzature? Sanzione penale.

Non verifichi che al reparto acceda solo il personale autorizzato? Sanzione penale.

Guardandola da questo punto di vista in effetti non sembra un grande affare. Ti vedo già davanti al monitor pensieroso e magari un po’ contrariato.

Tuttavia, seguire il corso di formazione specifico permette di conoscere i propri doveri nel momento in cui si impartiscono ordini ai colleghi.

Anche perché c’è una cosa che non tutti sanno.

Non serve un’investitura ufficiale per figurare, agli occhi del legislatore, come preposto.

Nell’ottobre del ’99, una sentenza della Cassazione stabilì che chiunque abbia assunto una posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori impartendo ordini, direttive o istruzioni sul lavoro da eseguire DEVE essere considerato, a tutti gli effetti, alla stregua del preposto.

Ai tempi non era ancora in vigore il Testo Unico, ma il concetto è stato ripreso e ribadito dall’articolo 299, comma 1:

  1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) , d) ed e) , gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

I soggetti cui si riferiscono sono, rispettivamente, datore di lavoro, dirigente e preposto.

Ma quando divento preposto di fatto?

Facciamo un esempio: squadra di antennisti, due persone, di cui un apprendista. L’apprendista, dovendo apprendere, difficilmente si metterà a dare indicazioni sul lavoro da svolgere, lasciando il compito al collega più esperto (non necessariamente più anziano). Quest’ultimo rientrerà a tutti gli effetti nella definizione di preposto per quel che riguarda sia la vigilanza sull’impiego dei DPI sia le modalità di lavoro, etc.

È più chiaro adesso? Spero di sì. E se dovessero dirti che domani seguirai il corso da preposto… gioisci! Ne saprai qualcosa in più!