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Prima installazione di un’attrezzatura a pressione

MESSA IN SERVIZIO DI UN’ATTREZZATURA O DI UN INSIEME IN PRESSIONE: COME INTERPRETARE L’ARTICOLO 4 E L’ARTICOLO 6 DEL D. Lgs 329/04?

Chi fa cosa? E perché? E come? Sembra un incubo. In realtà possiamo cavarcela in qualche modo. O almeno ci proviamo.

 

 Oggi ci concentriamo su un argomento che rischia di togliere il sonno a qualcuno, almeno a chi possiede nella propria azienda una nuova apparecchiatura a pressione, soggetta quindi alla direttiva PED 97/23/CE.

Facciamo una piccola premessa sulle definizioni date nel D. Lgs. 93/2000, il Decreto attuativo della Direttiva PED in Italia; qui vengono definite (art. 1) “attrezzature a pressione” i recipienti, le tubazioni, gli accessori di sicurezza e gli accessori a pressione, ivi compresi gli elementi annessi a parti pressurizzate, quali flange, raccordi, manicotti, supporti, alette mobili… insomma praticamente tutto quello di cui può essere composto il macchinario che usiamo.

“L’insieme” invece è un numero X di attrezzature che costituiscano un “tutto” funzionante. Molto bene.

Ora, partendo dal presupposto che questo particolare tipo di attrezzature richiede una verifica di prima installazione (oltre alle verifiche periodiche, ma in questo frangente non ci interessano) ci chiediamo: come dobbiamo muoverci? Spulciando qua e là tra direttive, relazioni, guide e quant’altro, a parte un gran mal di testa siamo riusciti a rimediare una risposta che sembra soddisfacente.

Chiediamoci chi installa la macchina. Abbiamo due possibilità:

Facciamo l’ipotesi più semplice ora, cioè quella di una macchina nuova, quindi con Marchio CE di conformità. Il DM 329/04 dice, nell’art. 4, comma 1, che:

Le attrezzature o insiemi a pressione di cui all’articolo 1, solo se risultano installati ed assemblati dall’utilizzatore sull’impianto, sono soggetti a verifica per la messa in servizio.”

Possiamo quindi affermare che la verifica di messa in servizio sarà obbligatoria solo per utilizzatore o terzo incaricato qualora installino autonomamente l’attrezzatura / insieme in pressione, e questo passaggio deve essere necessariamente fatto prima della Dichiarazione di Messa in Servizio. Il fabbricante che installi l’attrezzatura/insieme può invece predisporre direttamente la Dichiarazione.

Nel caso in cui l’attrezzatura (o l’insieme) non sia Marcata CE, l’installazione può essere effettuata solo dal fabbricante, in quanto, essendo responsabile del proprio prodotto, dovrà preoccuparsi di eseguire una Valutazione di Conformità CE, in seguito alla quale (dopo esito positivo ovviamente), si potrà procedere con la Dichiarazione di Messa in Servizio.

Lo stesso discorso vale per attrezzature / insiemi che siano da assemblare prima di essere installati, i passaggi sono esattamente uguali.

Chi avvisiamo? Gli enti preposti alla verifica ovvero INAIL (che farà la verifica di primo impianto) e la ASL (che si occuperà delle verifiche periodiche successive), così come stabilito nell’art. 6, comma 1 del D. Lgs. 329/04, nel quale si trova anche un elenco esatto dei documenti da produrre:

  1. l’elenco delle singole attrezzature, con i rispettivi valori di pressione, temperatura, capacita’ e fluido di esercizio;

  2. una relazione tecnica, con lo schema dell’impianto, recante le condizioni d’installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate;

  3. una espressa dichiarazione, redatta ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 403, attestante che l’installazione è stata eseguita in conformità a quanto indicato nel manuale d’uso;

  4. il verbale della verifica di cui all’articolo 4, ove prescritta;

  5. un elenco dei componenti operanti in regime di scorrimento viscoso, o sottoposti a fatica oligociclica.

 

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Come eliminare un’attrezzatura a pressione

DISMISSIONE DI ATTREZZATURE A PRESSIONE SOGGETTE AL D. Lgs. 93/2000 (DECRETO ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA 97/23/CE – PED) 

Le attrezzature a pressione hanno assunto un’importanza sempre maggiore in diversi ambiti industriali, ed hanno avuto una grande diffusione. Ma come ci si deve comportare quando queste non servono più?

 

Può capitare che un’azienda, per esigenze produttive per il rinnovamento delle linee o per l’interruzione di una particolare attività produttiva, decida di dismettere un’attrezzatura. Ovviamente non tutte le attrezzature sono uguali, per cui bisogna tenere conto delle particolarità di ognuna.

 

La linea è costruita con materiali particolari? Utilizzava fluidi particolari? Sono domande prudenti e non banali. Nel caso di un’attrezzatura in pressione come ci dobbiamo comportare? La legislazione a riguardo è piuttosto ampia, e per la verità non proprio esaustiva. Partendo dalle reliquie, come il “Regio Decreto 824/27”, e arrivando al più recente “DM 329/04” il punto di domanda rimane sempre lo stesso: cosa devo fare per dismettere questo tipo di apparecchiature?

Un tempo, quando l’Organismo preposto al controllo era l’ormai soppresso ANCC (sostituito dall’ISPESL, poi assorbito da INAIL) era necessario consegnare le targhe della macchina da dismettere, in modo tale che non potessero essere riutilizzate su una nuova macchina.

Ora la procedura pare non essere più così “vincolante”. Nessuno parla di consegnare le targhe, né delle modalità da seguire per lo smaltimento. L’unico accenno alla dismissione della macchina lo troviamo nell’art. 7 del DM 329/04 che, cito testualmente:

Art. 7. – Obblighi degli utilizzatori

[…]

  1. L’utilizzatore è tenuto, in particolare, all’osservanza di quanto segue:

[…]

  1. fornire motivata comunicazione al soggetto incaricato dell’attività di verifica della messa fuori esercizio, permanente o temporanea, di qualunque attrezzatura ed insieme assoggettato a verifica

[…]

 

Nello specifico, il modulo da compilare, reperibile sul sito della propria ASL di competenza (o USL a seconda dell’area geografica che consideriamo), prevede una compilazione semplicissima, inserendo i dati principali di azienda e responsabile della linea produttiva e il numero di matricola della macchina. Niente consegna di targhe o simili… A quanto pare con la nuova legislazione c’è molta più fiducia verso chi dismette le attrezzature in pressione.

Il modulo è lo stesso, sia che si tratti di una dismissione temporanea, sia che si tratti di una dismissione permanente.

Va necessariamente ricordata una cosa: la prima delle verifiche periodiche viene effettuata dall’INAIL, mentre le successive sono eseguite dalla ASL. Pertanto, il modulo (spesso pre compilato nell’indirizzo) deve essere inviato all’attenzione di INAIL, con una copia “per conoscenza” alla ASL di competenza. Mistero svelato?