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4 consigli per Datori di Lavoro attenti

Sondaggio: quanti di quelli che fanno il mio lavoro si sono sentiti dire dal titolare di un’azienda a cui avevano appena fatto il DVR

Oooooh perfetto! Siamo a posto allora… se succede qualche cosa vai in prigione tu?!

Questa cosa l’ho sentita abbastanza di frequente. Ed ogni volta mi dispiace dover dare la triste notizia

Veramente no… in prigione ci vai sempre tu

È una cosa su cui alcuni Datori di Lavoro non si soffermano, presi come sono dal mandare avanti l’attività, dal gestire i rapporti coi clienti e coi dipendenti, dal seguire la burocrazia (spesso opprimente, è innegabile) che accompagna la vita e lo sviluppo della propria azienda. Non riescono a capire come sia possibile che anche la parte di sicurezza del lavoro sia responsabilità loro.

Pago te per seguire la sicurezza, cosa ti pago a fare altrimenti?!

e vedono tutti gli aspetti legati alla sicurezza come qualcosa di lontano da loro, qualcosa che sta a margine della loro attività, non una parte integrante della stessa.

La legge prevede che il Datore di Lavoro sia responsabile per la sicurezza dell’azienda attribuendogli, oltre a tutti gli obblighi delegabili (nomina del Medico Competente, informazioni ai Lavoratori, fornitura DPI ed una miriade di altre attività che potrebbe svolgere anche un Dirigente) due obblighi NON delegabili, sanciti dall’art. 17 del D.Lgs. 81/08:

Articolo 17 – Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

 

Il documento cui si fa riferimento nell’articolo 28 è il Documento di Valutazione dei Rischi (che chiameremo amichevolmente DVR).

È evidente (e ragionevole) che il Datore di Lavoro spesso non abbia la competenza per effettuare da solo il DVR, per questa ragione nomina il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (che chiameremo amichevolmente RSPP). E nessuno gli vieta di rivolgersi alla consulenza di personale esterno per uno o più aspetti legati alla sicurezza. E in alcuni casi l’RSPP può essere lui stesso. Ma non si può nascondere… il responsabile è comunque e sempre LUI!

Mi permetto quindi di dare qualche consiglio, magari non risolutivo… ma può essere un primo passo verso una gestione più consapevole della sicurezza in azienda.

NUMERO 1: LEGGI IL DVR che ti viene consegnato (dal consulente, se ti rivolgi ad un esterno; dal tuo RSPP, se è presente in azienda).

Al netto delle parti introduttive di ogni capitolo avrai modo di controllare che le informazioni riportate siano corrette. La faccia ce la metti tu!

NUMERO 2: VERIFICA di poter sfruttare le Procedure Standardizzate.

In alcuni casi (soprattutto nelle piccole realtà) è possibile redigere il DVR secondo Procedura Standardizzata (leggi qui, se ancora non sai di cosa stiamo parlando).

In principio era possibile autocertificare le condizioni di sicurezza della propria attività, ma dal 30 giugno 2013 non vale più l’autocertificazione!

Se fossi tra i fortunati che hanno questa opportunità dovrai confrontarti con un documento decisamente più snello, nel quale il Ministero ha previsto una checklist da compilare a crocette per l’individuazone dei fattori di rischio e uno schema sintetico per l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione.

Nel caso prova a visitare questo link, troverai un modello comodo da compilare con tutti gli elementi previsti dalla procedura standardizzata (e qualche cosa di più!).

NUMERO 3: DIFFIDA dai DVR eccessivamente voluminosi.

Anche in questo la legge è piuttosto chiara (art. 28, c.2, lett. a):

[…] La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità […].

Molti pensano che un DVR enorme faccia scena e copra da qualsiasi genere di maleficio, anche se in realtà non è così. Deve essere un documento grosso il giusto, contenente le giuste informazioni.

Non molto tempo fa mi è capitato fra le mani il DVR di una Scuola Guida con un capitolo relativo ai rischi derivanti dalle operazioni di saldatura (?). È evidente che quel tipo di informazione non ha attinenza con la loro attività e in caso di controllo farebbe sorgere più di qualche dubbio agli ispettori sull’effettiva partecipazione al processo di valutazione dei rischi.

NUMERO 4: ASCOLTA chi lavora con te.

Il Rappresentante dei Lavoratori, il Medico Competente, il Preposto… solo per citarne alcuni. Raccogli le informazioni che ti vengono date e sfruttale per migliorare la valutazione dei rischi. Otterrai due ottimi risultati: collaboratori e dipendenti più contenti, coinvolti e consapevoli e risultati migliori nella gestione della sicurezza.

Tutto quello che non sai sul DVR Standardizzato

Un aspetto fondamentale legato alla sicurezza delle aziende è sicuramente la presenza di un Documento di Valutazione dei Rischi (abbreviato DVR) realizzato con criterio. In qualsiasi azienda che impieghi del personale (full time, part time, etc.) è obbligatorio questo documento, nel quale siano descritte, in sintesi:

  • Le attività dell’azienda con i relativi fattori di rischio;
  • Le misure di prevenzione e protezione adottate per ridurre (o eliminare i fattori di rischio di cui sopra);
  • Un piano dei miglioramenti in cui spiegare entro quanto tempo abbiamo intenzione di intervenire sulle criticità che abbiamo trovato.

L’elenco che abbiamo appena scritto non è per nulla esaustivo, specie se abbiamo davanti un’azienda con una quantità di rischi tale da far impallidire Batman. Ovviamente le dimensioni, il livello di dettaglio e le indagini richieste cambieranno moltissimo con il variare dei rischi dell’azienda.

L’ufficio contabile avrà un DVR di un certo tipo, lo stabilimento chimico ne avrà uno decisamente più “succoso”.

Fin qui tutto bene.

Molto spesso, interfacciandomi con realtà più piccole (non sempre meno problematiche) mi sento dire che

non si può fare tutta ‘sta carta, alla fine siamo solo un ufficio, non ci sono rischi qui.

Ora, posto che NON È VERO che in un ufficio non ci sono rischi (sono molto inferiori rispetto ad una fonderia, ma ci sono… negli uffici non si usa l’elettricità? Non si rischia di inciampare e cadere?), le dimensioni del DVR di attività del genere possono essere molto (ma molto) più contenute.

Fino al 30 giugno 2013 le aziende con numero ridotto di lavoratori potevano autocertificare le condizioni di sicurezza: in qualche modo uno se la cantava e se la suonava, firmando un modulo in cui garantiva l’assenza di condizioni di rischio perché ci ho già pensato io! Tutto a posto!

Dal 30 giugno 2013 in poi le cose sono cambiate. Tutte le attività di lavoro (ma proprio tutte) sono tenute a compilare un DVR a dimostrazione dell’avvenuta analisi dei rischi.

In compenso il Ministero ha pensato di dare la possibilità di ridurre la carta per chi, come gli uffici, i bar o le piccole officine, gestisce attività con rischi limitati o con poche lavorazioni e numero di lavoratori ridotto (anche se non necessariamente a basso rischio).

Tutte questa attività potranno compilare un DVR secondo Procedure Standardizzate.

Che diavoleria è mai questa?

Il DVR Standardizzato è uno strumento molto più snello e semplice da redigere. Si tratta in sostanza di una checklist che il Datore di Lavoro può compilare in funzione dei rischi effettivamente presenti nel luogo di lavoro (secondo un principio simile al “celo – manca” che si faceva con le figurine, se mi consentite la semplificazione).

Come procedo?

  1. Consulto l’elenco dei rischi.
  2. Crocetto quelli presenti.
  3. Individuo le misure adeguate per ridurre il livello di rischio.
  4. Pianifico le tempistiche di miglioramento.

Ottengo così un documento piuttosto breve che tuttavia mi consente di monitorare l’attività e i rischi collegati all’attività.

Dicevamo però… non va bene per tutte le aziende. Quali sono le aziende che possono adottarlo? Ce lo spiegano nell’art. 29, c. 5 del D.Lgs. 81/08:

 

  1. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f) . […]

Mentre nel comma 7 si riporta l’elenco delle attività che NON possono sfruttare questa semplificazione:

  • aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto;
  • aziende, soggette a regime Seveso (rischio di incidente rilevante);
  • aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  • aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
  • nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  • nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori;
  • impianti nucleari in genere.

Per un’officina o attività simili io consiglio sempre di fare un DVR più dettagliato. Ci sono rumore, vibrazioni, sostanze chimiche, rischi meccanici… un sacco di cose che richiedono un po’ più di cautela nella valutazione. Tuttavia, fino a 10 lavoratori puoi scegliere!

Come fare quindi? Puoi dare un’occhiata qui, troverai un modello preimpostato da compilare coi dati della tua attività e redigere semplicemente un DVR ritagliato sulle tue esigenze.