4 consigli per Datori di Lavoro attenti

Sondaggio: quanti di quelli che fanno il mio lavoro si sono sentiti dire dal titolare di un’azienda a cui avevano appena fatto il DVR

Oooooh perfetto! Siamo a posto allora… se succede qualche cosa vai in prigione tu?!

Questa cosa l’ho sentita abbastanza di frequente. Ed ogni volta mi dispiace dover dare la triste notizia

Veramente no… in prigione ci vai sempre tu

È una cosa su cui alcuni Datori di Lavoro non si soffermano, presi come sono dal mandare avanti l’attività, dal gestire i rapporti coi clienti e coi dipendenti, dal seguire la burocrazia (spesso opprimente, è innegabile) che accompagna la vita e lo sviluppo della propria azienda. Non riescono a capire come sia possibile che anche la parte di sicurezza del lavoro sia responsabilità loro.

Pago te per seguire la sicurezza, cosa ti pago a fare altrimenti?!

e vedono tutti gli aspetti legati alla sicurezza come qualcosa di lontano da loro, qualcosa che sta a margine della loro attività, non una parte integrante della stessa.

La legge prevede che il Datore di Lavoro sia responsabile per la sicurezza dell’azienda attribuendogli, oltre a tutti gli obblighi delegabili (nomina del Medico Competente, informazioni ai Lavoratori, fornitura DPI ed una miriade di altre attività che potrebbe svolgere anche un Dirigente) due obblighi NON delegabili, sanciti dall’art. 17 del D.Lgs. 81/08:

Articolo 17 – Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

 

Il documento cui si fa riferimento nell’articolo 28 è il Documento di Valutazione dei Rischi (che chiameremo amichevolmente DVR).

È evidente (e ragionevole) che il Datore di Lavoro spesso non abbia la competenza per effettuare da solo il DVR, per questa ragione nomina il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (che chiameremo amichevolmente RSPP). E nessuno gli vieta di rivolgersi alla consulenza di personale esterno per uno o più aspetti legati alla sicurezza. E in alcuni casi l’RSPP può essere lui stesso. Ma non si può nascondere… il responsabile è comunque e sempre LUI!

Mi permetto quindi di dare qualche consiglio, magari non risolutivo… ma può essere un primo passo verso una gestione più consapevole della sicurezza in azienda.

NUMERO 1: LEGGI IL DVR che ti viene consegnato (dal consulente, se ti rivolgi ad un esterno; dal tuo RSPP, se è presente in azienda).

Al netto delle parti introduttive di ogni capitolo avrai modo di controllare che le informazioni riportate siano corrette. La faccia ce la metti tu!

NUMERO 2: VERIFICA di poter sfruttare le Procedure Standardizzate.

In alcuni casi (soprattutto nelle piccole realtà) è possibile redigere il DVR secondo Procedura Standardizzata (leggi qui, se ancora non sai di cosa stiamo parlando).

In principio era possibile autocertificare le condizioni di sicurezza della propria attività, ma dal 30 giugno 2013 non vale più l’autocertificazione!

Se fossi tra i fortunati che hanno questa opportunità dovrai confrontarti con un documento decisamente più snello, nel quale il Ministero ha previsto una checklist da compilare a crocette per l’individuazone dei fattori di rischio e uno schema sintetico per l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione.

Nel caso prova a visitare questo link, troverai un modello comodo da compilare con tutti gli elementi previsti dalla procedura standardizzata (e qualche cosa di più!).

NUMERO 3: DIFFIDA dai DVR eccessivamente voluminosi.

Anche in questo la legge è piuttosto chiara (art. 28, c.2, lett. a):

[…] La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità […].

Molti pensano che un DVR enorme faccia scena e copra da qualsiasi genere di maleficio, anche se in realtà non è così. Deve essere un documento grosso il giusto, contenente le giuste informazioni.

Non molto tempo fa mi è capitato fra le mani il DVR di una Scuola Guida con un capitolo relativo ai rischi derivanti dalle operazioni di saldatura (?). È evidente che quel tipo di informazione non ha attinenza con la loro attività e in caso di controllo farebbe sorgere più di qualche dubbio agli ispettori sull’effettiva partecipazione al processo di valutazione dei rischi.

NUMERO 4: ASCOLTA chi lavora con te.

Il Rappresentante dei Lavoratori, il Medico Competente, il Preposto… solo per citarne alcuni. Raccogli le informazioni che ti vengono date e sfruttale per migliorare la valutazione dei rischi. Otterrai due ottimi risultati: collaboratori e dipendenti più contenti, coinvolti e consapevoli e risultati migliori nella gestione della sicurezza.

Chi è il preposto di fatto?

Faccio corsi di formazione di tutti i tipi, e spesso mi capita di fare corsi di formazione per i PREPOSTI.

Ma chi sono i preposti? Li chiamiamo più di frequente CAPO REPARTO, CAPO TURNO, CAPO MACCHINA… sono quei lavoratori che hanno il compito coordinare le attività del reparto, vigilando sul lavoro dei colleghi e sulle condizioni di sicurezza.

Fondamentalmente il loro scopo è quello di fare a valle (nel reparto) tutti i controlli che il datore di lavoro deve fare a monte.

Il compito di preposto non è sempre semplice, spesso si trova schiacciato tra la necessità di garantire l’attuazione di tutte le direttive aziendali ed i rapporti con colleghi/amici in periodi in cui il carico di lavoro è molto elevato, il clima aziendale non è sereno… insomma, in condizioni stressanti.

Ricordo un corso in cui i lavoratori mi dicevano:

“Ecco, adesso mi fanno fare il corso preposti così poi mi scaricano addosso tutte le responsabilità!”.

Non funziona proprio così.

Molti si spaventano perché i preposti sono soggetti a sanzioni penali in caso di inadempienze (un po’ come tutti a dir la verità, seppur in misure diverse).

Non controlli che i lavoratori del tuo reparto indossino i DPI prescritti? Sanzione penale.

Non segnali i malfunzionamenti delle attrezzature? Sanzione penale.

Non verifichi che al reparto acceda solo il personale autorizzato? Sanzione penale.

Guardandola da questo punto di vista in effetti non sembra un grande affare. Ti vedo già davanti al monitor pensieroso e magari un po’ contrariato.

Tuttavia, seguire il corso di formazione specifico permette di conoscere i propri doveri nel momento in cui si impartiscono ordini ai colleghi.

Anche perché c’è una cosa che non tutti sanno.

Non serve un’investitura ufficiale per figurare, agli occhi del legislatore, come preposto.

Nell’ottobre del ’99, una sentenza della Cassazione stabilì che chiunque abbia assunto una posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori impartendo ordini, direttive o istruzioni sul lavoro da eseguire DEVE essere considerato, a tutti gli effetti, alla stregua del preposto.

Ai tempi non era ancora in vigore il Testo Unico, ma il concetto è stato ripreso e ribadito dall’articolo 299, comma 1:

  1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) , d) ed e) , gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

I soggetti cui si riferiscono sono, rispettivamente, datore di lavoro, dirigente e preposto.

Ma quando divento preposto di fatto?

Facciamo un esempio: squadra di antennisti, due persone, di cui un apprendista. L’apprendista, dovendo apprendere, difficilmente si metterà a dare indicazioni sul lavoro da svolgere, lasciando il compito al collega più esperto (non necessariamente più anziano). Quest’ultimo rientrerà a tutti gli effetti nella definizione di preposto per quel che riguarda sia la vigilanza sull’impiego dei DPI sia le modalità di lavoro, etc.

È più chiaro adesso? Spero di sì. E se dovessero dirti che domani seguirai il corso da preposto… gioisci! Ne saprai qualcosa in più!